Artigiani e commercianti. Le aliquote contributive 2015
Premessa
Continua il graduale innalzamento delle aliquote contributive disposto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) nei confronti degli artigiani e commercianti. A tal proposito, Le ricordiamo che gli aumenti sono iniziati il 1° gennaio 2012 (1,30% in più), per poi proseguire annualmente di 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere a regime il 24%.
Le aliquote contributive 2015
È nostra cura informarLa che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, per quest’anno, ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali è pari a € 15.548.
Le aliquote contributive, invece, da applicare per gli appuntamenti che interessano l’anno in corso sono i seguenti:
Artigiani | Commercianti (*) | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | 22,65% | 22,74% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (**) | 19,65% | 19,74% |
(*) Gli “Esercenti attività commerciali” dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2018) destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività.
(**) La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. |
RICORDA – Per i soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. |
La contribuzione IVS sul minimale di reddito
Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2015, risulta così stabilito:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 3.529,06
(€ 3.521,62 IVS + € 7,44 maternità) |
€ 3.543,05
(€ 3.535,61 IVS + € 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.062,62
(€ 3.055,18 IVS + € 7,44 maternità) |
€ 3.076,61
(€ 3.069,17 IVS + € 7,44 maternità) |
Per periodi di attività inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mesi, come appresso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 294,09
(€ 294,09 IVS + € 0,62 maternità) |
€ 295,25
(€ 294,63 IVS + € 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 255,22
(€ 254,60 IVS + € 0,62 maternità) |
€ 256,38
(€ 255,76 IVS + € 0,62 maternità) |
La contribuzione IVS eccedente il minimale
Qualora il lavoratore autonomo percepisca un reddito che eccede il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2015 è pari a € 46.123, bisognerà applicare un altro punto percentuale, come specificato di seguito.
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | Fino ad € 46.123 | 22,65% | 22,74% |
Da € 46.123,01 ad € 76.872 | 23,65% | 23,74% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | Fino ad € 46.123 | 19,65% | 19,74% |
Da € 46.123,01 ad € 76.872 | 20,65% | 20,74% |
Il reddito annuo massimo Per il 2015, il massimale di reddito annuo oltre il quale decade l’onere contributivo è pari ad € 76.872. Tale limite è valido solamente per i soggetti iscritti all’INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o che siano titolari di un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per chi si è iscritto dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo aumenta fino ad € 100.324, non frazionabile mensilmente.
Alla luce di quanto esposto, l’onere previdenziale massimo per le categorie in commento, sarà così definito:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 17.719 (*) | € 17.788,18 (***) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 15.412,84 (**) | € 15.482,02 (****) |
(*) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 22,65%) + (€ 30.749 * 23,65%)].
(**) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 19,65%) + (€ 30.749 * 20,65%)]. (***) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 22,74%) + (€ 30.749 * 23,74%)]. (****) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 19,74%) + (€ 30.749 * 20,74%)]. |
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 23.265,40 (*) | € 23.355,69 (***) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 20.255,68 (**) | € 20.345,97 (****) |
(*) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 22,65%) + (€ 54.201 * 23,65%)].
(**) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 19,65%) + (€ 54.201 * 20,65%)]. (***) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 22,74%) + (€ 54.201 * 23,74%)]. (****) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 19,74%) + (€ 54.201 * 20,74%)]. |
Termini e modalità di versamento
Infine, Le ricordiamo che i contributi dovuti sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:
Le scadenze 2015 |
16 maggio 2015 |
16 agosto 2015 | |
16 novembre 2015 | |
16 febbraio 2016. |
I contributi dovuti sull’eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l’iter di versamenti delle imposte dirette.