SRL SEMPLIFICATA: SI PARTE CON LO STATUTO STANDARD
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che da oggi mercoledì 29 agosto 2012 entra in vigore il D.M. 138 e con esso la nuova Srl semplificata. Con l’entrata in vigore del D.M. entra anche in vigore il modello standard di atto costitutivo e statuto. La caratteristica della nuova Srl semplificata è che essa è priva di statuto e l’atto costitutivo deve coincidere con quello previsto dal D.M. 138, inoltre non è possibile nessuna variazione rispetto al modello standard, pena la costituzione di un altro tipo di società e non di una Srl semplificata.
Parte la SRL semplificata
Da oggi mercoledì 29 agosto, entra in vigore la SRL semplificata. Una delle caratteristiche fondamentali di questo nuovo tipo societario è che essa è praticamente priva di statuto e che l’atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal D.M. Giustizia n. 138. Un’altra caratteristica è che non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo allo statuto e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srl semplificata ma, eventualmente, di un altro tipo societario.
La costituzione della SRL semplificata
La Società a responsabilità limitata semplificata è regolata dall’articolo 2463-bis del Codice Civile e può essere costituita soltanto da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni d’età.
Atto pubblico standard
È necessario un atto pubblico notarile secondo lo schema standard tipizzato con l’apposito decreto del Ministero della Giustizia.
Osserva
Questo tipo di società non si dovrebbe poter utilizzare nei casi in cui occorre confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari. |
Denominazione
Nella denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl semplificata. Inoltre, la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del Registro delle imprese presso cui la società semplificata è iscritta, vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e pure nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Costi di costituzione e il capitale |
Per quanto riguarda il capitale sociale, può andare da un minimo di un euro ad un massimo di 9.999,99 euro, e dovrà essere integralmente sottoscritto e versato in denaro nelle mani degli amministratori.
Tale circostanza esclude la possibilità di utilizzo di una Srl semplificata per attività che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore a 10mila euro.
Aumento del capitale sopra la soglia consentita
Allo stesso tempo, la Srl semplificata che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dismettere l’abito di tale tipo di società e trasformarsi in una Srl.
Come già detto il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all’atto della costituzione.
Nota bene
Il versamento del capitale sociale non va fatto in banca, ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srl semplificata. |
Per quanto concerne i costi di costituzione, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, inoltre non sono dovuti onorari notarili, si devono pagare l’imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.
Caratteristiche della SRL semplificata
Denominazione
Dopo la denominazione della società, dovrà necessariamente comparire la dizione “Società a responsabilità limitata semplificata”, nonché i Comuni in cui sono localizzate la sede principale e le eventuali sedi secondarie.
Costi di costituzione |
La comunicazione da effettuare al registro delle imprese è esentata dai diritti di segreteria e dalle imposte di bollo, non sono dovuti nemmeno gli oneri notarili.
I soci |
I soci, o anche l’unico socio, devono essere persone fisiche che non hanno compiuto 35 anni di età, la verifica spetta al notaio.
Capitale sociale |
Il capitale sociale può andare da un minimo di un euro a un massimo di 9.999,99 euro e dovrà essere integralmente sottoscritto e versato in denaro nelle mani degli amministratori.
Cessione delle quote |
E’ vietato cedere quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età previsti dalla legge. Ogni cessione in violazione della norma è nulla.
Amministrazione |
La società può scegliere uno o più amministratori esclusivamente tra i soci.
Assemblee |
Se la decisione è affidata all’assemblea questa dovrà essere preseduta dall’amministratore unico o dal presidente del CDA.
Un altro tipo di SRL: SRL a capitale ridotto
Il legislatore con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, in vigore dal 26 giugno, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto introdotta la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e ha portato così a tre il numero delle SRL presenti nel nostro ordinamento, cioè:
Srl ordinaria;
Srl semplificata;
Srl a capitale ridotto.
La Srl a capitale ridotto non gode di agevolazioni in termini di costi istitutivi (viene costituita con normale atto pubblico), ma non è neppure assoggettata ai vincoli dello statuto standard pur dovendosi attenere agli stessi limiti di capitale delle Srl semplificate.
Le principali differenze rispetto alla Srls (società a responsabilità limitata semplificata) riguardano:
la denominazione della società;
l’atto costitutivo può esser redatto, per atto pubblico, secondo le regole tipiche della Srl;
gli amministratori possono essere scelti fra soggetti non soci;
l’assemblea può essere presieduta anche da soggetti non coincidenti con l’amministratore unico o presidente del CDA;
il requisito che concerne l’età dei soci, che qui devono essere tutti over 35.
Le attuali tre forme di SRL: confronto
Srl Ordinaria | Srl Semplificata | Srl a Capitale ridotto | |
Disciplina | Codice Civile
art. 2463 |
Codice Civile
art. 2463-bis |
D.L. Sviluppo |
Soci | Persone fisiche e non | Solo persone fisiche con 35 anni non compiuti | Solo persone fisiche con 35 anni compiuti |
Forma atto | Atto pubblico | Atto pubblico standard | Atto pubblico |
Denominazione | Nessun vincolo | Indicazione di Srl Semplificata | Indicazione di Srl a Capitale ridotto |
Amministrazione | Nessun vincolo | Uno o più soci | Solo persone fisiche anche non soci |
Capitale | Minimo 10 mila euro | Da 1 a 9.999,99 euro | Da 1 a 9.999,99 euro |
Versamento | In denaro o in natura | Solo in denaro | Solo in denaro |
Vers. iniziale | In banca almeno il 25% | Interamente versato agli amministratori | Interamente versato agli amministratori
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Cessione quote | Libera | Vietata verso soggetti che non siano di età inferiore a 35 anni | Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche |
Socio che compie 35 anni | Non succede nulla | Il socio esce dalla società o la società si deve trasformare o si scioglie | Non succede nulla |